Decreto sulle specializzazioni forensi: nuove disposizioni
Nuove disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ex art. 9 della L. n.247/2012. Ecco le nuove regole.
L’avvocato può conseguire il titolo di specialista solo in due settori di specializzazione tra quelli indicati dal Decreto del Ministero della Giustizia 1 ottobre 2020 n. 163; segnatamente, per conseguire la specializzazione nei settori di specializzazione diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo è necessaria la frequenza con profitto dei percorsi formativi e la conseguita esperienza in almeno uno degli indirizzi di specializzazione previsti dallo stesso decreto.
Il colloquio, per dimostrare la comprovata esperienza conseguita nei settori e indirizzi di specializzazione, è finalizzata all’esposizione ed alla discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta.
Decreto sulle specializzazioni forensi: come conseguire il titolo
Il titolo di avvocato specialista è conseguibile anche con l’iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrotta e senza sospensioni di almeno 8 anni, ovvero con la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante la trattazione come avvocato, negli ultimi 5 anni, di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10 per anno, in uno dei settori di specializzazione.
Il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal CNF anche in virtù del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, riferibile ad uno dei settori di specializzazione previsti dal decreto.
Non commette più illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.