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Il ravvedimento operoso permette al contribuente di risanare una propria inadempienza fiscale, ottenendo una riduzione delle sanzioni che gli saranno applicate.

Quanto si può risparmiare?

Analizziamo insieme le diverse casistiche.  La prima cosa che dobbiamo capire è la seguente: “qual è l’errore che si intende?”

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In caso di “dichiarazione omessa”, cioè se il contribuente non ha presentato dichiarazione, il ravvedimento deve essere attuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso delle dichiarazioni periodiche IVA, invece, entro 30 giorni dal termine di presentazione previsto. In entrambi i casi, le sanzioni verranno ridotte di 1/10 del loro valore.

Omissioni di redditi in dichiarazione e/o omissioni di pagamento di tributi

In questi casi l’Agenzia delle Entrate segue una logica ben definita: più tardi viene segnalato il problema al fisco, minore sarà la riduzione della sanzione. Più presto viene segnalato il problema al fisco, maggiore sarà la riduzione della sanzione. La riduzione della sanzione non dipende dalla gravità dell’errore, ma dipenderebbe dalla tempestività della segnalazione del proprio errore, da parte del contribuente. Il fisco riconosce, quindi, diverse riduzioni delle sanzioni a seconda di quando avviene la segnalazione dell’errore. Di seguito si riportano i principali tipi di ravvedimento:

TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO TERMINE PER ATTUARE LA PROCEDURA

 

RIDUZIONE DELLA SANZIONI
RAVVEDIMENTO SPRINT 15 giorni dall’omissione 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo

 

RAVVEDIMENTO BREVE 30 giorni dall’omissione 1/10 del minimo
RAVVEDIMENTO MEDIO 90 giorni dall’omissione

oppure

90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione

 

1/9 del minimo
RAVVEDIMENTO LUNGO 1 anno dall’omissione oppure

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

1/8 del minimo
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO 2 anni dall’omissione oppure

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

1/7 del minimo
RAVVEDIMENTO ULTRABIENNALE Oltre 2 anni dall’omissione oppure oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 1/6 del minimo

Caso particolare: riduzione di 1/5 della sanzione

In caso di Imposte sui Redditi e IVA, può esserci la riduzione ad 1/5 del minimo delle sanzioni. Ciò accade qualora il ravvedimento operoso venga attuato dopo la dopo la constatazione della violazione e prima che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato il conseguente avviso di accertamento.

Esempio pratico

Supponiamo che una persona non abbia pagato imposte per un ammontare pari a € 1.000 e che, quindi, le sanzioni applicate sarebbero pari ad € 300 (il 30% dell’importo non versato).

Supponiamo che il contribuente si accorga di non aver versato queste imposte entro 15 giorni dal termine previsto per il versamento e che decida di procedere al ravvedimento operoso con 14 giorni di ritardo. Che cosa succede in questa situazione? Di quanto si riducono le sanzioni?

In primis le sanzioni vengono ridotte della metà e quindi ammontano a 150€, in quanto il versamento delle imposte è avvenuto con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, considerando che si tratta di “ravvedimento sprint”, la sanzioni viene ridotta come segue:

 

RIDUZIONE SANZIONE = 150 (sanzione di base) x 14/15 (14 giorni trascorsi su 15) = 14 €

Nel ravvedimento sprint si aggiunge un 1/5 per ogni giorno di ritardo trascorso.

In totale il nostro contribuente dovrà pagare:

Infine, calcoliamo gli interessi di mora, che dipendono dall’importo non versato, dal tasso di interesse legale applicato e dal numero di giorni intercorsi tra il termine previsto per il versamento ed il momento in cui viene attuato il ravvedimento operoso. Gli interessi di mora saranno i seguenti:

tasso di interesse legale = 0,8%

INTERESSI DI MORA = 1.000 € x 0,8/100 x  14 giorni/365 giorni = 0,3068 euro da arrotondare a 0,31 euro

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