Via E. Ruggiero 123, 81100 Caserta

La molteplicità di azioni che affolla le giornate richiede ritmi sostenuti perché il tutto possa svolgersi, ed è in questo corri corri generale che si cela il pericolo di trascurare aspetti di primaria importanza, considerati come momenti da risolvere in modo celere. Tale è la richiesta, da parte di un fornitore di servizi al cliente, di apporre un flag sul checkbox a margine di un contratto o l’inserimento di dati personali per redigere una proposta di acquisto. Ci si può trovare, inoltre, dinanzi ad un tablet o documento ove si richiede di esprimere o meno il consenso ad alcuni trattamenti. Il tema del Consenso, quindi, occupa un aspetto fondamentale che richiede una più approfondita conoscenza.

Vediamo quando è necessario chiedere il consenso e su quale base giuridica.

A queste domande pone risposta la normativa vigente in materia, con gli artt. 6 e 9 del Reg. UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2016, che ha trovato attuazione in Italia con il D. Lgs. 101/2018.

Prima di comprendere quanto scritto nelle righe di tali articoli, bisogna rendere chiaro che non sempre è necessario richiedere o concedere il proprio consenso.

A farci strada è l’art. 6 del Regolamento, ove si precisano i casi in cui risulta necessario prestare il proprio consenso, e ciò è fondamentale ogniqualvolta in gioco ci sono dati particolari della persona. Il dover o meno consentire al trattamento dei propri dati deve trovare descrizione nell’Informativa fornita all’interessato, un’informativa che indichi luoghi, tempi, modalità e persone che verranno a conoscenza dei nostri dati.

I consensi dati prima Regolamento UE 2016/679 possono continuare ad essere validi? Il consenso ha una durata?

Le autorizzazioni fornite dagli Interessati precedentemente all’entrata in vigore dei dettami regolamentari, resteranno validi se assunte con informative in linea con i principi contenuti nello stesso. Il dubbio sul termine o meno del consenso dato, trova soluzione nella lettura dell’informativa nella sezione “Periodo di conservazione”. Il consenso ha dunque una durata, decorsa la quale l’interessato dovrà nuovamente prestarlo. Importante sarà dunque conoscere l’inizio e il termine del nostro atto autorizzativo concesso a terzi per trattare i nostri dati.

Cosa aspettarsi?

Importante sarà prestare particolare attenzione al consenso richiestoci e da noi concesso in fase di registrazione ad una pagina web o a margine di documentazioni contrattuali, o ancora quando nell’affidamento di un mandato consulenziale compiliamo un’apparente semplice anagrafica, che si rivelerà poi utile a fini promozionali. Leggere con attenzione quanto ci viene chiesto, conoscere il contenuto di ciò che stiamo accettando, ci metterà in condizione di essere consapevoli dei dati che abbiamo deciso di concedere di noi al mondo che ci circonda, e di averlo fatto in maniera responsabile.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *