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Che cos’è la transazione fiscale?

La transazione fiscale permette al contribuente di poter beneficiare di un pagamento in misura ridotta, ovvero dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.

La transazione fiscale si pone come strumento per trovare una soluzione condivisa tra imprese ed A.F., al fine di contemperare gli interessi erariali con la salvaguardia della continuità aziendale.

Si tratta di uno strumento innovativo che consente il parziale superamento del principio di indisponibilità del credito erariale, in misura della necessità di tutelare altri interessi di pari rilievo costituzionale.

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Transazione fiscale: impugnazione al giudice tributario o a quello ordinario?

La Cass. ha risolto il regolamento preventivo di giurisdizione, promosso dall’A. delle E. su una controversia avente ad oggetto una proposta di trattamento di crediti tributari avanzata da una Società in crisi nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

La Corte di Cass. a Sezioni Unite, infatti, con la sentenza n. 8504 del 25 marzo 2021, ha affermato la competenza del giudice ordinario e, in particolare, del tribunale fallimentare sulle controversie scaturenti dalla transazione fiscale.

La Cass. nella decisione ha disatteso l’orientamento che affermava la competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie sul diniego da parte del Fisco riguardo le proposte di trattamento concorsuale dei debiti tributari.

Secondo la Cass. per affermare la giurisdizione tributaria è insufficiente la natura giuridica delle obbligazioni oggetto della transazione fiscale che, all’interno di una procedura fallimentare, perde la sua autonomia, diventando un sub -procedimento.

E’ prioritario, invece, dare valore alla assorbente finalità concorsuale dell’accordo transattivo e, quindi, del suo mancato raggiungimento causato dal dissenso opposto dall’A. delle E..

Differenze tra transazione sui ruoli e transazione fiscale

Gli Ermellini, per la risoluzione delle controversie sulla competenza di giurisdizione, hanno sottolineato di non poter valorizzare la precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 25632/2016 riguardante la cd. transazione sui ruoli.

Quest’ultima ha ad oggetto la sola esecuzione esattoriale, mentre la transazione fiscale ha ad oggetto le procedure concorsuali e para concorsuali.

I due tipi di transazione, quindi, rispondono ad esigenze disomogenee tra loro, avendo la transazione sui ruoli natura tributaria e quella fiscale, essenzialmente concorsuale

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