Assenza del destinatario ed effetti della notifica
La questione della decorrenza degli effetti della notifica è rilevante ai fini del computo dei termini per un eventuale ricorso al Giudice.
Non è affatto consigliabile e a nulla serve per ritardare gli effetti della notifica il ‘non farsi trovare a casa’ per non ricevere la raccomandata o un atto giudiziario, sperando di poter “scappare” dalle conseguenze del loro contenuto.
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La compiuta giacenza della notifica delle raccomandate
Per quanto concerne le raccomandate, la compiuta giacenza si verifica quando il destinatario delle stesse non si rechi nel termine prescritto di 30 gg. presso l’ufficio postale per il ritiro.
L’originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l’apposita indicazione di compiuta giacenza.
Da un punto di vista prettamente legale, la lettera si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
La compiuta giacenza della notifica di un atto giudiziario
In caso di notifica di atto giudiziario, il termine per la compiuta giacenza è più breve e si riduce a 10 gg.
L’atto non recapitato e depositato per la giacenza, infatti, si considera notificato allo scadere dei 10 gg successivi, nel caso in cui il destinatario non lo abbia ritirato.
Bisogna, tuttavia, rispettare l’intera procedura a tal uopo richiesta:
- deve essere stato affisso sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata
- deve essere data notizia al destinatario del deposito stesso mediante raccomandata a/r.
In caso contrario la notifica è nulla.
Ulteriore precisazione
Dopo 10 gg di giacenza dell’atto, il mittente ha l’avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è indicata la data del perfezionamento della compiuta giacenza e della notifica.
La notifica di una cartella esattoriale
Le cose cambiano quando si tratta della notifica di un cartella esattoriale.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza – 23 febbraio – 15 aprile 2021 – hanno chiarito che:
<< quando notifichiamo un atto fiscale o giudiziale a mezzo posta – in caso di mancata consegna per irreperibilità del destinatario o di altre persone abilitate a riceverlo – l’avviso di ricevimento della CAD, ossia la comunicazione di avvenuto deposito, costituisce la prova del perfezionamento della notifica>>.
Non è più, quindi, sufficiente la spedizione a costituire la prova dell’avvenuta notifica.
La Cassazione ritiene che: “la sola produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria che, qualora ritenuta raggiunta, trasforma tale effetto da ‘provvisorio’ a ‘definitivo’”.