Il tovagliometro
Uno strumento nuovamente utilizzato per i controlli nell’ambito della ristorazione è il cd. tovagliometro.
Il consumo eccessivo di beni ‘tipici’ della propria attività, non proporzionato rispetto a quanto dichiarato, insospettisce il Fisco.
Il tovagliometro: cos’è’?
Il tovagliometro è uno strumento utilizzato per i controlli su soggetti che svolgono attività legate alla ristorazione. Secondo gli Ermellini è valido e affidabile nell’ambito dell’accertamento analitico – induttivo.
Accertamento analitico induttivo: come funziona?
L’accertamento analitico-induttivo, denominato anche presuntivo, consiste nella contestazione dell’evasione mediante il ricorso a presunzioni “qualificate”, ovvero gravi, precise e concordanti.
Lo strumento del tovagliometro legittima, quindi, la determinazione induttiva dei ricavi imputabili ad esercenti attività di ristorazione.
Il numero dei tovaglioli rappresenta, quindi, un fatto noto di per sé capace di lasciare ragionevolmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati e, pertanto, dei ricavi conseguiti.
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Riferimenti giurisprudenziali
La Giurisprudenza della Cassazione si è espressa diverse volte su questo argomento sempre in modo favorevole.
Di recente, infatti, con sentenza n. 1593 del 4 maggio 2021 la Corte Suprema ha statuito che è legittimo l’accertamento induttivo sul reddito dichiarato operato determinando i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di tovaglioli, al pari di altri beni caratterizzanti l’attività.
La Cassazione ricorda che “l’accertamento con metodo analitico induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, è consentito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, in quanto la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute, che tuttavia appaiano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e della fedeltà della contabilità esaminata, sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso inattendibile”