Via E. Ruggiero 123, 81100 Caserta

Quando si può incassare il credito IVA?

Come detto in un precedente articolo, il credito iva può emergere sia da una dichiarazione annuale che da una delle comunicazioni IVA effettuate trimestralmente. Che differenza c’è?

1) se il credito emerge direttamente nella dichiarazione annuale, sarà possibile chiederne il rimborso proprio in sede di dichiarazione;

2) se il credito emerge da una comunicazione IVA trimestrale, allora il contribuente deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Come si incassa il credito IVA?

Ai sensi dell’articolo 38bis comma 1 del dpr n.633 del 1972, il credito viene rimborsato entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza di rimborso. Qualora il rimborso venga effettuato oltre tale termine, il contribuente avrà diritto a ricevere un interesse annuo del 2% sulle somme richieste a partire dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o l’istanza.

Quando l’Agenzia delle Entrate chiede una garanzia?

Non sempre è possibile ottenere il rimborso automaticamente.  In alcuni casi, il contribuente è obbligato a fornire una garanzia al Fisco. Questa situazione si ha quando l’ammontare chiesto a rimborso supera i 30.000 euro e quando il soggetto richiedente è:

1) un soggetto passivo, il cui rimborso risulta dall’atto di cessazione dell’attività.

2) un soggetto passivo che esercita un’attività d’impresa da meno di due anni, salvo che non si tratti di una Startup innovativa;

3) un soggetto passivo che nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento, per ciascun anno, la cui somma accertata sia superiore:

a) al 10 % degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

b) al 5 % degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

c) all’1 % degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

Che tipo di garanzia è richiesta?

La garanzia prestata deve avere una durata di 3 anni dall’esecuzione del rimborso. Oppure, può essere di durata inferiore:

In alternativa, il contribuente può fornire una garanzia, senza limiti di tempo, ma sotto forma di fideiussione. Tale fideiussione può essere rilasciata da:

Forme alternative alla garanzia

L’Agenzia delle Entrate non può chiedere una garanzia, nei casi sopracitati, se il contribuente fornisce, alternativamente, uno dei seguenti documenti:

1) una dichiarazione IVA o un’istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità;

2) una dichiarazione IVA o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante la sottoscrizione alternativa al visto di conformità di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

3) una dichiarazione IVA o istanza a cui è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

  1. a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 %. La consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 % per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata. L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.
  2. b) Non risultano cedute – se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati – nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 % del capitale sociale.
  3. c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *