Il Patrocinio a spese dello Stato o ‘gratuito patrocinio’
Il Patrocinio a spese dello Stato o ‘gratuito patrocinio’ è un istituto giuridico del nostro ordinamento che garantisce ai meno abbienti l’assistenza legale gratuita.
Il gratuito patrocinio nel processo penale è assicurato al cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione è assicurato al cittadino non abbiente quando le sue ragioni non siamo manifestamente infondate
Come funziona e quando si ha il gratuito patrocinio?
L’ammissione a tale beneficio può essere presentata per ogni grado e stato del processo, salvo i casi di impugnazione della perdita di una causa.
Bisogna presentare una domanda apposita presso gli sportelli della Segreteria del C.O.A. competente.
Il cittadino sceglie il proprio legale tra quelli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato costituiti presso il C.O.A. e tutti gli Uffici Giudiziari della Provincia.
L’avvocato per il patrocinio gratuito a spese dello Stato deve essere in possesso di alcuni requisiti come: l’esperienza professionale, la mancanza di sanzioni disciplinari e l’iscrizione all’Albo da almeno 2 anni.
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Novità 2021!
L’Agenzia dell’Entrate in una risposta ad un recente interpello – n.313 del 30/04/2021 – ha chiarito che:
<<i redditi su cui non viene pagata l’IRPEF, tra cui anche il reddito di cittadinanza, devono essere considerati nel calcolo del reddito per accedere al gratuito patrocinio>>.
Per il Fisco ha diritto al gratuito patrocinio:
«chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro» e che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante».
Per stabilire il proprio reddito:
«si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva>>
Rientrano nel calcolo tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione: pensione di vecchiaia o di anzianità.
Sono escluse in quanto destinate alla sola funzione assistenziale:
- APE sociale;
- le indennità di accompagnamento;
- la pensione di invalidità, .
Devono essere, altresì, considerati:
- gli interessi dei conti correnti;
- i proventi da fondi di investimento;
- l’assegno di separazione o divorzio erogato in favore del coniuge eccetto l’assegno a favore dei figli, destinato unicamente alla cura della prole.
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La Cass. nell’ordinanza n.24378/2019 statuì che:
<<per rientrare nel gratuito patrocinio si dovevano prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile>>.