Contributi consortili: cosa sono?
I contributi consortili costituiscono il rimborso al Consorzio di Bonifica da parte dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile, per le spese di esercizio, manutenzione, gestione e sorveglianza delle opere consortili in ragione dei benefici conseguiti che risultano stabiliti secondo i criteri indicati nel Piano di Classifica e tramite la ripartizione stabilita dal Piano di riparto
Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo.
Le finalità dei Consorzi di bonifica sono:
- la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città;
- l’irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi;
- la difesa del suolo nei territori di collina e montagna;
- la vigilanza sul territorio;
- la partecipazione all’azione di pianificazione territoriale.
L’attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato.
Contributi consortili: quando vanno pagati?
Il consorziato deve pagare i contributi indipendentemente dalla presenza di condotte nel suo terreno, in quanto l‘area nella quale ricade il terreno stesso è potenzialmente irrigabile, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’acqua.
La Corte Costituzionale 19/10/2018, n.188 ha dichiarato, invece, incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario
Il contributo di bonifica è annuale, dovuto per legge e non è frazionabile per mesi.
Il pagamento del contributo non può essere parziale perché, altrimenti, si ha l’emissione della cartella coattiva per la quota non pagata.
Contributi consortili: chi li deve pagare in caso di affitto, nuda proprietà, usufrutto?
Il contributo grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico:
- del proprietario;
- di chi gode di diritti reali parziali sul bene immobile (usufruttuari, enfiteuti, affittuari) solo se è espressamente indicato da un contratto o da una sentenza
Contributi consortili: sono previste riduzioni o sconti nei confronti di persone con un reddito basso?
Il contributo consortile grava direttamente sull’immobile, è posto a carico dei titolari di diritti reali di beni immobili e, di conseguenza, non dipende dal reddito o dalle condizioni sociali o economiche del proprietario
Contributi consortili: sono previste esenzioni per particolati tipi di immobili?
La legge stabilisce che l’esenzione dall’imposizione dei contributi e l’applicazione della rendita catastale agevolata sono limitate esclusivamente alle imposte dirette.
Per quanto concerne, invece, i contributi consortili, non esistono esenzioni poiché sono imposti a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di diritti reali di proprietà di beni immobili in ragione del beneficio conseguito dall’attività del Consorzio e non quindi in relazione alle qualità o alle finalità dell’immobile.
Contributi consortili: sono deducibili fiscalmente?
Con la risoluzione n.307 del 23/09/2002 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto i contributi consortili come oneri deducibili per i consorziati, sulla scia di quanto previsto dell’art. 10, co.1, lettera a del TUIR, il quale fa dipendere la deducibilità dei contributi dalla natura obbligatoria del consorzio, stabilita o da provvedimenti amministrativi o per legge
Successivamente con la risoluzione 44/E del 4/07/2013 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicazione della deducibilità dei contributi di bonifica anche in relazione agli immobili non affittati o locati, soggetti ad IMU, per i quali la deducibilità era stata esclusa con la circolare 5/E del 11/03/2013.
Giurisprudenza
In materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica, la normativa è dettata dall’art. 860 c.c.,: “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
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