Organismo di composizione della crisi: cos’è?
E’ un organismo pubblico, istituito dalla Legge 27/01/2012, n.3 al quale ogni debitore legittimato si rivolge per far fronte ai debiti contratti per soddisfare i creditori.
Organismo di composizione della crisi: funzione e procedura
La funzione: far fronte ad obbligazioni assunte da piccoli imprenditori, commercianti, famiglie che si trovano in situazioni di sovraindebitamento.
La procedura: ha carattere negoziale e si svolge sotto il controllo del Tribunale monocratico competente.
Il debitore non fallibile può formulare un proposta di accordo con i creditori e, qualora sia un consumatore, propone un piano di ristrutturazione dei debiti.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti si fonda su un piano che deve assicurare “il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili”.
Il piano deve:
- prevedere scadenze e modalità di pagamento;
- indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti.
Organismo di composizione della crisi: avvio della procedura
Per iniziare la procedura è necessario compilare un’apposita istanza e recapitarla ad un organismo abilitato:
- consegnandola brevi manu all’Ufficio di Segreteria dell’organismo;
- inviarla all’organismo a mezzo fax, PEC, mail, raccomandata.
Raccolta l’intera documentazione, redatto il piano di accordo con l’ausilio di un consulente, il debitore sceglie l’organismo abilitato che, verificata la correttezza dei dati e della documentazione contenuta nell’accordo e attestata la fattibilità del piano, nominerà il gestore della crisi.
Il professionista dell’organismo, entro 10 giorni, accetterà la nomina via PEC e sottoscriverà una dichiarazione d’indipendenza da inviare al Tribunale.
Il referente dell’organismo comunicherà al debitore il nome del gestore incaricato.
Se accolto, il piano diviene vincolante per ciascun creditore.
Se non accolto, invece, il consumatore accede alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Il procedimento si conclude:
- con l’emanazione del cd. “accordo di composizione della crisi”;
- con la liquidazione del patrimonio del debitore.
Organismo di composizione della crisi: soggetti legittimati
- consumatori;
- startup;
- enti privati non commerciali;
- imprenditori cessati; associazioni professionali;
- studi professionali associati;
- società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali.
Organismo di composizione della crisi: soggetti non legittimati
- imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali;
- chi ha subito la risoluzione, la revoca o l’annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- coloro che nei 5 anni precedenti hanno fatto ricorso all’organismo di composizione della crisi;
- chi ha presentato documentazioni incomplete o insufficienti.
Organismo di composizione della crisi: composizione
Gli organismi possono essere costituiti da:
- enti pubblici;
- ordini professionali;
- segretari sociali;
- organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio;
- notai e associati iscritti di diritto;
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