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Cosa si intende per dichiarazione infedele?

Spesso i contribuenti possono commettere l’errore di non indicare, in una dichiarazione, importi sui quali gravano delle imposte. Di conseguenza, omettono dei pagamenti (parzialmente o totalmente). Si parla, in tal caso, di dichiarazione infedele. Quale può essere la soluzione? Cosa può fare il contribuente quando non ha adempiuto ad un obbligo imposto dal fisco? Sicuramente fare finta di niente non è la soluzione migliore e ammettere di aver sbagliato rappresenta comunque una buona azione, simbolo della professionalità di una persona che sa riconoscere quando è giusto fare un passo indietro.

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Ravvedimento operoso: cos’è?

Passando agli aspetti concreti, il soggetto in questione può fare uso del ravvedimento operoso. Si tratta di uno strumento, introdotto dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997, con cui il contribuente può, se pur con ritardo, ottemperare a quegli adempimenti formali e/o sostanziali che non sono stati compiuti precedentemente. Per quale motivo il contribuente dovrebbe segnalare al fisco un proprio errore? Ricordiamo che il fisco sa anche essere “generoso”! Infatti viene stabilito nella normativa di riferimento che, in caso di ravvedimento operoso, il contribuente in questione ottiene una riduzione delle sanzioni a lui applicate. Il contribuente quando si trova ad utilizzare il ravvedimento operoso deve comunque versare una somma di denaro al fisco, che è composta da:

Bisogna precisare, però, che il Ravvedimento operoso non impedisce al fisco di effettuare attività di controllo o di continuare quelle già in corso.

Chi può optare per il ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso è consentito a tutte le tipologie di contribuenti (persone fisiche, società, enti) ed è applicabile a tutti i tipi di tributi e relativi adempimenti. Una novità interessante introdotta dalla riforma del 2015, per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (IRES IRPEF, IVA, IRAP, IMPOSTA DIREGISTRO, DI BOLLO ETC), consiste nella possibilità di optare per il ravvedimento anche se:

Ma resta invece precluso per effetto della notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 (controlli automatici delle dichiarazioni) e all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 (controlli formali delle dichiarazioni).

Cosa succede per i tributi locali (es. IMU, TASI)?

Per questi tributi, il ravvedimento deve necessariamente essere antecedente a qualsiasi attività di contestazione o controllo avviata dal fisco e portata formalmente a conoscenza del contribuente. Ricordiamo, però, una novità introdotta per effetto dell’art. 10-bis del decreto legge 124/2019 (c.d. “collegato fiscale alla legge di bilancio 2020”) ed in vigore dal 25 dicembre 2019. La novità riguarda la possibilità da parte dei contribuenti di utilizzare il ravvedimento operoso, anche per le imposte locali, senza alcuna limitazione temporale, fermo restando i limiti citati precedentemente. In passato, per i tributi locali, il soggetto in questione poteva regolarizzare la propria situazione fiscale solo entro il limite temporale di un anno. Decorso tale termine, il contribuente non avrebbe potuto far altro che attendere l’accertamento della violazione da parte dell’Ente Impositore e la notificazione del conseguente atto, con applicazione delle sanzioni in misura piena, senza alcuna riduzione.

Come si perfeziona il ravvedimento?

Il ravvedimento operoso si perfeziona al momento del pagamento del tributo eventualmente omesso o versato in misura insufficiente, della sanzione ridotta e degli interessi di mora. Ricordiamo, Inoltre, che il D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), ha espressamente previsto la possibilità di procedere ad un “ravvedimento operoso parziale o frazionato”. In sostanza, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può considerarsi perfezionato anche quando viene versata solo una parte dell’imposta dovuta, sempre che siano stati corrisposti anche gli interessi e le sanzioni commisurati alla parte del debito d’imposta versato tardivamente.

 

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