Scatti stipendiali forze armate: a chi spettano
Al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) – esclusi gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile. I detti scatti comportano un aumento della rata pensionistica e dell’ammontare del trattamento di quiescenza.
Scatti stipendiali forze armate: come si calcolano
L’incremento monetario varia a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’Interessato (retributivo, misto, contributivo puro).
La norma prevede l’aggiunto di 6 scatti, ciascuno del 2,5%, in caso di cessazione dal servizio per:
A) età;
B) inabilità permanente al servizio;
C) decesso;
D) quando entro il 30 giugno si presenta domanda di pensione per aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utili.
Riguardo a quest’ultimo requisito vi sono delle controversie nelle Aule Giudiziarie, incardinate per l’ingiusto rifiuto dell’INPS dei sei scatti a favore di coloro che hanno maturato, oltre il 30 giugno, i 35 anni anagrafici e 35 anni di contributi.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto ad un appartenente alla carriera prefettizia il beneficio dei sei scatti, nonostante il conseguimento dei requisiti dopo il 30 giugno, enunciando il principio secondo cui è determinate per l’incremento lo status soggettivo dell’interessato, anziché “gli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio”.
Attesa l’equiparazione degli appartenenti alla carriera prefettizia (caso esaminato dal Consiglio di Stato) al personale delle Forze di Polizia (art. 3-bis, D.L. 387/87), si aprono scenari di natura interpretativa, che condurranno all’estensione della pronuncia agli appartenenti delle Forze Armate e di Polizia.
Si auspicano, pertanto, azioni legali promosse dagli appartenenti alle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile, a cui l’INPS nega il beneficio degli scatti, se il diritto a pensione è maturato in epoca post-30 giugno.
La riuscita giudiziale comporterà il diritto ad un incremento pensionistico e ad un credito, per ratei maturati, di cifre rilevanti.