Abbiamo già introdotto il tema del Superbonus anche per i Condomini, offrendo un quadro sintetico delle principali cose da sapere per poter ottenere il beneficio fiscale. Reastando in tema Condominio, tratteremo alcuni punti riguardanti la suddivisione delle spese legate al Superbonus.
Suddivisione delle spese: casi particolari
Secondo la normativa vigente, le spese di manutenzione straordinaria nei Condomini si ripartiscono secondo le c.d. Tabelle millesimali, cioè in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino. Il Dl Rilancio, avendo previsto il c.d. sconto in fattura e cessione del credito (vedi: https://www.tidifendo.com/superbonus-110-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito/), consentirebbe ai condomini, in teoria, di non anticipare alcun importo a titolo di spesa per lavori da Superbonus. Potrebbero esserci, però, dei lavori che non rientrano (per svariati motivi) nel c.d. Superbonus.
Suddetti interventi, essendo comunque straordinari e/o innovativi, richiedono la costituzione del “Fondo speciale” ex art. 1135, comma 1, numero 4 del Codice civile. A tale fondo contribuiscono tutti i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà.
Sconto in fattura, cessione del credito o fruizione della detrazione: scelta libera per ciascun condomino?
Con la circolare 24/E dell’8 AGOSTO 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il Condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condòmini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.
Pertanto, il condomino che opta per la cessione del credito, deve informare l’Amministratore dell’avvenuta cessione del credito e dell’accettazione da parte del cessionario. E’ tenuto, inoltre, a fornire il proprio codice fiscale, quello del cessionario e l’importo del credito ceduto.
Il condomino che opta, invece, per lo sconto in fattura si limita a comunicare la scelta all’Amministratore, che poi eseguirà gli adempimenti fiscali necessari.
Retroattività delle Tabelle millesimali
In caso di revisione delle tabelle millesimali, successiva alla delibera assembleare di appalto di lavori su parti comuni del condominio, la nuova tabella millesimale trova applicazione dal momento in cui viene approvata dall’assemblea e non ha effetto retroattivo.
La retroattività di suddette tabelle è possibile solo nel caso in cui sia l’assemblea stessa a deliberare in merito. Con tale delibera l’assemblea accetta di farle decorrere da una data precedente e provvede ad eseguire i conseguenti conguagli.