Al Superbonus è sempre più associato il c.d. General Contractor. Il General Contractor, altro non è che un “Fornitore Unico”, generalmente un’impresa, che appalta per intero i lavori agevolabili e si fa carico di individuare tutti gli attori necessari all’ottenimento del beneficio (tecnici asseveratori, eventuali imprese sub-appaltatrici, professionista per apporre visto di conformità etc.).
General contractor: NON detraibili i costi di mero coordinamento
Quando ci si affida ad un Contraente generale, è necessario porre attenzione sulle caratteristiche dello stesso, le attività che può svolgere e quelle che non può svolgere. Ulteriore attenzione va posta, poi, sulle spese – legate alle attività svolte dal G.C. – che sono effettivamente detraibili.
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente, con una risposta ad un recente interpello (n. 254/2021), quanto era già stato precisato con la circolare 30/E 2020.
“Per completezza si rileva che la citata circolare n. 30/E del 2020 ha confermatoche sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gliinterventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese nonrientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per losvolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori eall’accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventualecorrispettivo corrisposto al contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamentosvolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costinon “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto talecorrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.” [Risposta all’interpello n. 254/2021]
Polizze professionali degli Asseveratori: attenzione alla data di stipula
L’art. 119 DL RILANCIO precisa che il professionista asseveratore, nel contesto della sua attività professionale, è tenuto ad attestare al Fisco i requisiti del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei lavori compiuti (in chiave energetica o antisismica) e della congruità delle relative spese, in relazione ai prezzari individuati dalla legge. Per tali motivi, sarà sempre il professionista a rispondere nei confronti dei contribuenti, nel caso in cui le sue asseverazioni false o sbagliate comportino recuperi d’imposta in capo a questi ultimi. Siccome la relativa copertura assicurativa dev’essere in ogni caso proporzionata al numero e al valore degli interventi oggetto delle asseverazioni , essa dovrà essere stipulata dal professionista quantomeno in un momento compreso tra il conferimento dell’incarico e il rilascio dell’asseverazione.