In un nostro precedente articolo, abbiamo affrontato il tema “Superbonus”. Abbiamo illustrato, seppur sinteticamente, i punti cardine dell’agevolazione prevista per specifici interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Come già esposto, il sostenimento delle spese a fronte di suddetti interventi, dal 1° Luglio 2020 al 30 Giugno 2022, dà diritto ad una detrazione d’imposta pari al 110%. I beneficiari di tale detrazione potranno fruirne in compensazione in 5 quote annuali di pari importo per la spesa sostenuta fino al 31 dicembre 2021, ed in 4 quote annuali di pari importo per la spese effettuate nel 2022.
Sconto in fattura e cessione del credito
Un’altra Importante novità introdotta dal Decreto Rilancio è rappresentata dalla possibilità di optare per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito. In sostanza, al posto della fruizione diretta della detrazione, è possibile ottenere uno sconto in fattura, da parte dei fornitori dei servizi, pari all’importo del credito derivante dall’agevolazione. Ulteriore alternativa è rappresentata dalla cessione del credito. In questo ultimo caso, il beneficiario che sostiene le spese (pagando, quindi, impresa edile, professionisti etc.) potrà cedere, poi, il credito corrispondente alla detrazione spettante.
Adempimenti necessari per sconto in fattura e cessione del credito
Agli adempimenti già previsti dalla normativa per fruire direttamente della detrazione, ai fini dell’esercizio delle sopracitate opzioni sono richiesti ulteriori passaggi.
Il contribuente che intende optare per lo scontro in fattura o per la cessione del credito dovrà acquisire:
- il c.d. visto di conformità apposto da un professionista abilitato (Dottore Commercialista, Consulente del lavoro, perito commerciale) o anche da un CAF. Tale visto serve ad attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
- asseverazioni tecniche relativa agli interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico che certifichino il rispetto dei requisiti tecnici necessari per poter beneficiare di questa agevolazione fiscale. Tali asseverazioni hanno anche l’obiettivo di attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rispetto a quanto previsto dai decreti ministeriali. Sono tenuti ad apporre le asseverazioni tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo (per gli interventi atti a ridurre il rischio sismico).