Il Decreto Sostegni ha previsto un’indennità di € 2.400,00 ai lavoratori stagionali ed ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori dello spettacolo e dello sport.
I soggetti che beneficiano di tale indennità per la prima volta
I lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione per accedere al bonus devono avere i seguenti requisiti:
- aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel detto periodo;
- non essere titolari di pensione di lavoro dipendente, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
- non aver percepito la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI): una indennità mensile di disoccupazione
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e del settore del turismo che siano in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- essere titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari a 30 giorni;
- essere titolari, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nello stesso settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 gg;
- alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, non essere titolari ,né di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente.
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I soggetti, che avevano già beneficiato della precedente indennità prevista dal Decreto Ristori, ne otterranno un’altra, una tantum, per un periodo di tre mesi, per complessivi € 2.400,00.
A questi si aggiungono i lavoratori delle stesse categorie che hanno ridotto o perso il lavoro successivamente al 30 novembre 2020.
Nello specifico, i beneficiari sono:
- i dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione;
- i dipendenti a termine di altri settori produttivi che abbiano cessato o ridotto l’attività nello stesso periodo e con lo stesso requisito lavorativo;
- i lavoratori intermittenti (con almeno 30 giornate di lavoro dal 1.1.2019);
- i lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA e privi di contratto, iscritti alla Gestione separata;
- i venditori a domicilio iscritti alla Gestione separata con reddito 2019 superiore a 5.000,00 euro, non iscritti ad altre forme previdenziali;
- i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 23 marzo 2021, con reddito non superiore a 75.000.00 euro, non titolari di pensione ,né altri redditi da lavoro dipendente, oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35.000,00 euro.
La indennità non concorre alla formazione del reddito, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Vengono stanziati, inoltre, 350 milioni di euro dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore degli sportivi
I beneficiari, ad esempio, sono:
- impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI;
- federazioni sportive nazionali:
- società sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa dell’emergenza epidemiologica.
A tali soggetti spetterà un’indennità commisurata ai compensi del 2019, tra i 1.200,00 e i 1.600,00 euro.
Nello specifico, rispetto ai compensi del 2019:
- sopra i 10 mila euro, indennità di 3.600,00 euro;
- tra 4 mila e 10 mila euro, indennità di 2.400,00 euro;
- sotto ai 4 mila euro, indennità di 1.200,00 euro.
La indennità non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.
Le domande vanno inviate tra il 1° e il 15 aprile 2021 sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute S.p.A.