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Bonus assunzioni donne

Il messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre 2021 fornisce le istruzioni per poter fruire dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, riconosciuto anche in caso di trasformazione dei rapporti a termine a tempo.

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Bonus assunzioni donne: chi può richiederlo

Dall’11 novembre 2021, infatti, sarà possibile presentare all’INPS il modulo per la richiesta di autorizzazione alla fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni e trasformazioni di donne svantaggiate effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

La domanda può essere presentata dagli imprenditori, compresi quelli agricoli e dai datori privati, che non siano obbligatoriamente imprenditori.

Sono esclusi da tale beneficio le P.A., per le quali l’assunzione a mezzo di concorso pubblico e le imprese del settore finanziario.

Per beneficiare di questa nuova opportunità i datori di lavoro dovranno compilare il modulo ‘92-2021’ presente all’interno del Cassetto Previdenziale, già utilizzato ai fini della concessione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge Fornero.

Bonus assunzioni donne: requisiti

I requisiti affinché tale bonus venga riconosciuto sono donne:

Agevolazioni previste:

Non è preclusa la possibilità di accedere ad altri incentivi di natura contributiva, in parte residuale.

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Bonus assunzioni donne: quando è riconosciuto

Il bonus o incentivo è riconosciuto qualora il datore di lavoro:

  1. abbia regolarmente pagato i contributi previdenziali;
  2. non abbia volato le norma che tutela le condizioni di lavoro;
  3. abbia rispettato i CCNL, oltre quelli regionali, territoriali o aziendali firmati dai più rappresentativi sindacati.

Casi in cui, invece, nonostante il rispetto dei requisiti menzionati, non può essere concesso:

Bonus assunzioni donne: finalità del Governo

L’obiettivo è quello di ‘combattere’:

  1. il cd il “Gender Gap” che fa riferimento al divario tra i generi, in particolare a livello sociale e professionale esistente tra uomini e donne;
  2. i contratti di lavoro “a nero”;
  3. le irregolarità a livello contributivo.

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