Le procedure concorsuali, espressamente disciplinate dalla legge fallimentare, hanno la finalità di porre in liquidazione le imprese in stato di insolvenza, così da poter soddisfare i creditori, e si articolano in:
- fallimento;
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria.
Il fallimento, nell’ordinamento giuridico italiano, è una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata a soddisfare i creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, a cui si può ricorrere in presenza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi.
Tale procedura è diretta all’accertamento dello stato di insolvenza dell’imprenditore, all’accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione.
Che cos’è il fallimento e quali sono le conseguenze
Il fallimento, in via di principio, determina la perdita della capacità processuale limitatamente ai rapporti patrimoniali, nei quali il curatore subentra al fallito.
Per poter dichiarare il fallimento, la legge richiede il concorso di due presupposti necessari: uno soggettivo e l’altro oggettivo.
Il presupposto soggettivo del fallimento: essere imprenditore commerciale.
Per l’art. 2195 c.c., imprenditori commerciali sono: “i soggetti che si occupano della produzione di beni e servizi, dell’intermediazione nello scambio di beni, del trasporto, di attività bancaria o assicurativa e di attività ausiliarie a queste”.
L’art. 1 della legge fallimentare fa salve alcune eccezioni al fallimento, determinate sulla base delle dimensioni dell’impresa, che sono rappresentate dal possesso congiunto (di tutti) i seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre anni antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale inferiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere debiti per un ammontare inferiore ad euro cinquecentomila. Tale ammontare si riferisce a tutti i debiti compresi quelli non scaduti.
Il presupposti oggettivo del fallimento: lo stato di insolvenza.
L’art. 5 della legge fallimentare stabilisce che presupposto oggettivo del fallimento è lo stato di insolvenza che corrisponde all’incapacità patrimoniale irreversibile dell’imprenditore commerciale, che non riesce a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, con mezzi ordinari e alle scadenze dovute, nei confronti dei creditori o di terzi.
Per poter portare ad una dichiarazione di fallimento, l’insolvenza deve non solo sussistere, ma anche manifestarsi all’esterno tramite inadempimenti o anche fatti esteriori, i quali dimostrino che l’imprenditore commerciale non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
L’accertamento dello stato d’insolvenza ex art. 5 della legge fallimentare impone, pertanto, l’accertamento di quattro distinti elementi:
- la sussistenza di inadempimenti e altri fatti sintomatici dell’insolvenza;
- la loro esteriorizzazione;
- la dimostrazione che l’imprenditore non sia più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- la tendenziale irreversibilità di detta situazione.