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Il D.L. 124/2019 ha introdotto la c.d. confisca allargata per i reati di frode, fatture false e sottrazione fraudolenta delle imposte, laddove l’imposta evasa superi uno dato ammontare.

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Presupposti per l’applicazione della confisca sono:
– condanna o patteggiamento per i reati ex art. 240 bis c.p.;
– dimostrazione di una sproporzione tra i beni individuati e il valore dei redditi dichiarati o riguardo all’attività economica svolta;
– sproporzione in termini di valore tra i beni individuati e i redditi dichiarati o l’attività economica svolta;
– mancata giustificazione da parte del condannato della legittima provenienza dei beni, non superando così la cd presunzione “iuris tantum”.

Per l’onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, vige il “principio di vicinanza della prova”, ossia alla pubblica accusa spetta la prova del reato; nel caso in cui l’imputato sollevi eccezioni o argomenti difensivi, è tenuto a darne prova.

Per la giurisprudenza l’istituto si applica anche dopo la morte dell’imputato, in presenza di condanna irrevocabile e di esecuzione della confisca disposta prima dell’evento estintivo.

Per determinare la fascia di ragionevolezza temporale, entro la quale deve operare la presunzione di illegittima provenienza, occorre far riferimento al singolo caso concreto e, quindi, alla pericolosità sociale che il fatto rileva agli effetti della misura ablatoria.

 

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