Bonus prima casa: cos’è?
I giovani under 36, in procinto di acquistare la prima casa, possono contare su uno sconto sull’atto di compravendita e sul mutuo bancario.
L’agevolazione non riguarda, invece, il contratto preliminare, ossia il compromesso per il quale restano dovute l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria.
“Il Decreto Sostegni bis, in particolare, prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”- escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9 a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui”.
Bonus prima casa: in cosa consiste?
Chi compra da un privato:
- ha l’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- deve pagare soltanto l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.
Chi compra da una ditta (cfr. compravendite soggette ad IVA):
- non paga le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- paga il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali;
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L’IVA deve essere pagata al venditore; l’acquirente matura un credito d’imposta non rimborsabile che:
- può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può essere utilizzato per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- può essere utilizzato per compensare le somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Bonus prima casa: chi ne ha diritto e quando va presentata la domanda
L’agevolazione è riservata ai soli soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.
La domanda va presentata dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022.
La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa è aumentata di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 per il 2022.
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Bonus prima casa: requisiti
Per poter accedere al beneficio fiscale è necessario:
- non possedere altri immobili, ovunque essi si trovino, ricevuti ex ante con tale bonus. In caso contrario, bisognerà cederli;
- spostare la propria residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune ove è situato l’immobile da acquistare;
- non deve essere di lusso l’abitazione accatastata;
- possedere un ISEE inferiore ad € 40.000
Bonus prima casa: vale anche per i mutui?
“Il decreto Sostegni bis prevede infine che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti dal decreto e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso siano esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (l’imposta è dello 0,25 per cento).”
Bonus prima casa: perdita del beneficio e conseguenze
Si decade dall’agevolazione “prima casa” per:
- dichiarazione mendace;
- alienazione dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno;
- mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa.
In questi casi:
- l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%;
- le imposte ipotecaria e catastale saranno nella misura fissa di 50€ ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni;
- l’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.
Nel caso in cui l’Agenzia dell’Entrate ravvisi la mancanza di ulteriori requisiti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, le imposte dovute dovranno essere corrisposte maggiorate di sanzioni ed interessi.
L’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura dello 0,25%, non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”.
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