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La successione ereditaria: apertura della successione e diritto di accettare l’eredità

La morte di una persona costituisce un evento rilevante giuridicamente poiché al suo verificarsi si apre la successione ereditaria nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

All’apertura della successione si realizza la fase della delazione con la quale i successori testamentari e legittimari assumono la qualifica di chiamati all’eredità, acquisendo così il diritto di accettarla attraverso l’atto fondamentale dell’accettazione dell’eredità.

La successione ereditaria: accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità è un negozio giuridico mediante il quale il chiamato all’eredità acquista il diritto all’eredità, assumendo la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione.

L’accettazione può essere:

L’eredità può essere accettata attraverso un atto espresso, atto pubblico o scrittura privata.
In questo caso dovranno essere pagate tutte le imposte relative all’atto che viene, poi, registrato all’Agenzia delle Entrate e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Affinché ricorra accettazione tacita dell’eredità occorrono due requisiti:

  1. un comportamento giuridicamente rilevante;
  2. la consapevolezza in chi lo compie della propria delazione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della volontà di accettare l’eredità stessa.

Classico esempio è la disposizione di un bene di provenienza ereditaria.
In questo caso, però, l’erede disponente è tenuto a versare al Notaio le imposte dovute per la trascrizione in Conservatoria dell’accettazione tacita dell’eredità che discende dall’atto dispositivo posto in essere.

In ogni caso, è necessario trascrivere la suddetta accettazione.
Questo ultimo adempimento ha ad oggetto:

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1438 Compimento di atti meramente fiscali “L’accettazione tacita dell’eredità non può essere desunta dal comportamento del chiamato all’eredità che compia atti di natura meramente fiscale, come la presentazione della denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte, che per la loro natura e finalità non appaiono idonei a manifestare l’intenzione univoca del chiamato di accettare la delatio ma può ricondursi all’iniziativa giudiziaria intrapresa dal chiamato all’eredità al fine di recuperare all’asse ereditario un credito o un bene facente capo al de cuius, dal momento che tale iniziativa non rientra negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari e, quindi, appare incompatibile con la volontà di rinunciare alla delatio.”

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La successione ereditaria: impugnazione dell’atto di accettazione

L’accettazione espressa o tacita può essere impugnata solo per violenza o dolo.

Per la prima, le contestazioni riguarderanno l’atto in sé, mentre per la seconda, oggetto d’impugnazione sarà l’atto che il chiamato abbia compiuto soltanto in virtù del suo diritto di erede.

Non è possibile impugnare un’accettazione per errore, trattandosi comunque di errore vizio e non di errore ostativo.

In tal caso, infatti, non sussiste volontà di accettazione e l’erede, per evitare una valutazione erronea del patrimonio ereditario, può comunque accettare con beneficio d’inventario.

L’azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o scoperto il dolo.

L’accertamento di una coazione fisica al posto di quella prettamente psicologica richiede un’azione di nullità la cui prescrizione è decennale.

Legittimati sono i soggetti nel cui interesse è prevista l’azione.

Con la sentenza di annullamento l’accettazione perde efficacia ex tunc e viene ripristinata la situazione giuridica ex ante.

L’accettazione dell’eredità può essere di due tipi

Di conseguenza, se queste sono superiori all’attivo ereditario, l’erede è tenuto a pagare i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio e i suoi creditori sono altrettanto legittimati ad attaccare quanto ereditato per la commistione patrimoniale.

L’accettazione così espressa o tacitamente manifestata non può successivamente essere convertita in accettazione con beneficio d’inventario.

Il patrimonio dell’erede e il patrimonio oggetto dell’eredità, quindi, rimarranno separati, cosicché i debiti ereditari saranno pagati solamente entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.

La successione ereditaria: entro quanto tempo fare l’accettazione di eredità?

L’accettazione di eredità (con o senza beneficio di inventario) o la rinuncia alla stessa va fatta entro 10 anni dal decesso.

Se l’erede, tuttavia, si trova nel possesso dei beni ereditari deve, entro 40 giorni dal decesso, fare l’inventario di detti beni e, nei successivi 3 mesi, fare la dichiarazione di accettazione o rinuncia all’eredità.

La successione ereditaria: la dichiarazione di successione, cos’è e che natura ha?

Nel momento in cui una persona muore, se risulta intestatario di beni immobili o se risulta in possesso di soldi su conti correnti, carte di credito, depositi bancari e postali, buoni fruttiferi e così via, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione.

La dichiarazione di successione è l’adempimento necessario nel momento in cui una persona muore lasciando agli eredi immobili, soldi in banca o alle poste, ma anche i debiti.

La dichiarazione di successione ha natura fiscale perché serve soprattutto per liquidare le imposte dovute sulle successioni stesse.
Ciò è dimostrato anche dal fatto che il fatto che la dichiarazione di successione può essere presentata anche da un solo erede senza il preventivo consenso degli altri.

Ergo l’adempimento ha valore anche per chi non ha avallato la presentazione.

Completare l’adempimento della dichiarazione di successione quindi non equivale all’accettazione tacita dell’eredità, sia delle voci attive che passive.

La successione ereditaria: la dichiarazione di successione, quando va presentata?

La dichiarazione di successione va fatta entro un anno dalla data del decesso; proprio per questo rappresenta la cd. data di “apertura della successione”.

Presentare la dichiarazione di successione dopo i 12 mesi dal decesso significa subire sanzioni amministrative, che scompaiono decorsi 5 anni dalla morte del de cuius.
In pratica si può presentare la denuncia di successione e poi si può rinunciare all’eredità. E lo si può fare anche dopo diversi anni.

Questo incide in maniera significativa anche sui debiti che eventualmente gli eredi sono chiamati a sostenere in nome del defunto per il solo fatto di essere suoi eredi.

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