Per semplificare i servizi, dal 1° luglio 2021 le partite Iva troveranno sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei documenti precompilati Iva, ossia:
- i registri delle fatture emesse e degli acquisti;
- le comunicazioni delle liquidazioni periodiche che riguardano l’imposta sul valore aggiunto.
Dichiarazione precompilata IVA
Dal 1° gennaio 2022 i contribuenti disporranno della dichiarazione annuale IVA precompilata, documento ottenuto attraverso i dati che il Fisco raccoglie con:
- la fatturazione elettronica;
- i corrispettivi telematici;
- i dati delle operazioni transfrontalieri che sono inviati all’Agenzia delle Entrate.
Il differimento è stato adottato a causa delle conseguenze che il Covid-19 ha comportato:
- per gli operatori IVA;
- per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure riguardanti la fattura elettronica.
Da quest’estate, per i servizi di fatturazione elettronica, i contribuenti potranno accedere alle bozze dei registri IVA mensili;
se queste sono complete (o in seguito integrate per annotare le operazioni effettuate nel periodo), il contribuente può procedere a convalidare i registri.
Non sarà, in seguito, obbligato alla tenuta dei registri IVA mensili convalidati, che saranno memorizzati dall’Agenzia.
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Per sfruttare le informazioni a disposizione dell’Agenzia e agevolare i propri adempimenti tributari, il soggetto IVA o il suo intermediario potrà anche:
- estrarre le bozze e importarle nei propri applicativi;
- utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri.
La dichiarazione precompilata riguarderà particolarmente le partite Iva e le imprese di dimensioni più ridotte come:
- commercianti;
- artigiani;
- imprenditori individuali;
- professionisti.
L’Agenzia delle Entrata fornirà sulla propria piattaforma web:
- la bozza della cd. LI.PE. con la segnalazione del saldo a debito o a credito per il relativo periodo d’imposta;
- le bozze dei registri obbligatori di fatture e acquisti compilati a partire dalle fatture elettroniche emesse ed inviate tramite Sdi ;
- la bozza della dichiarazione IVA annuale;
- le bozze dei modelli F24 di versamento: l’eventuale saldo a debito verrà riportato in un F24 precompilato.
Si raggiunge così un duplice obiettivo:
- il contribuente dovrebbe avere meno difficoltà nell’adempimento dei suoi obblighi informativi verso il Fisco;
- ci sono ulteriori strumenti per gli accertamenti per la lotta all’evasione.
L’esterometro?
E’ un documento per comunicare i dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato.
Il Sistema di Interscambio è l’unico canale di trasmissione per:
- trasmettere le fatture elettroniche;
- inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle operazioni effettuate nello Stato e all’estero;
- mettere a disposizione dei contribuenti una dichiarazione IVA precompilata il più completa possibile.
Abrogando l’obbligo dell’esterometro, si elimina in parte la possibilità di emettere fatture elettroniche relative ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti in formato elettronico (potendo integrare con l’emissione di un documento ad hoc in formato XML da allegare alla fattura ricevuta) le fatture ricevute in formato cartaceo relative ad acquisti intracomunitari
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Nuovi codici ‘Tipo documento’
Dal 2022 il contribuente dovrà utilizzare i nuovi codici ‘Tipo’ documento’ nel tracciato XML della fattura elettronica per le operazioni che richiedono l’assolvimento dell’imposta con:
- l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, articolabile attraverso il revers charge o l’autofattura
Il reverse charge o inversione contabile
E’ un meccanismo di applicazione dell’IVA da parte del destinatario del bene o del servizio al posto del cedente o prestatore.
Per applicare il reverse charge:
- entrambe le parti devono esser soggetti passivi IVA di imposta;
- il destinatario del bene deve risiedere nel territorio dello Stato.
-
Il cedente o colui che presta il servizio emette la fattura non indicando l’IVA, inserisce la dicitura ‘revers charge’ e annota la fattura nel registro delle vendite;
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il cessionario o colui che riceve la fattura la integra indicando l’IVA , la dicitura auto fatturazione e l’annota nel registro delle vendite e degli acquisti
Lo scopo del reverse charge è:
- impedire la detrazione dell’IVA sugli acquisti;
- combattere eventuali frodi;
- evitare che l’acquirente detragga l’IVA in mancanza di versamento da parte del fornitore.
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