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Fideiussioni Omnibus nullità: la Corte di cassazione sancisce la potenziale nullità dei contratti!

Di recente la Corte di Cassazione ha riaperto una rilevante questione attinente alla validità delle cosiddette fideiussioni omnibus stipulate in conformità al Modello ABI.

Procediamo per gradi.

Cos’è una fideiussione omnibus?

La fideiussione è una sorta di garanzia legale di carattere personale mediante la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore a soddisfare in via accessoria l’obbligazione assunta da altri.

La fideiussione omnibus è una garanzia generica prestata alla banca per tutti i debiti presenti e futuri che il cliente assumerà in forza di un contratto di apertura di credito (fido).

A differenza della fideiussione normale, che è limitata ad un certo importo, la fideiussione omnibus è molto più ampia e costituisce una garanzia generica per il pagamento di tutti i debiti che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti della banca, in dipendenza di qualunque operazione bancaria in corso al momento della prestazione della fideiussione o che verrà effettuata successivamente.

Anche la fideiussione omnibus però non può essere completamente illimitata e deve, a pena di nullità, indicare l’importo massimo garantito oltre il quale il fideiussore non risponde. Si salva dalla nullità la fideiussione omnibus che, anche se non indica esplicitamente il tetto massimo della garanzia, contiene elementi attraverso cui è possibile precisare esattamente la prestazione dedotta in obbligazione.

Di solito la fideiussione omnibus ha una durata indeterminata. Il fideiussore ha, quindi, il diritto di recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca, normalmente tramite raccomandata a.r.. Chiaramente, nel momento in cui il fideiussore omnibus recede dal contratto, resta comunque vincolato e corresponsabile insieme al debitore principale per tutto il periodo pregresso, ossia per tutti i debiti contratti fino al momento della comunicazione di recesso.

Normativa Antitrust e Modello ABI

L’articolo 2 “Intese restrittive della libertà di concorrenza”, comma 2, lett. a) della Legge 287/1990 (Norme per la tutela del mercato e della concorrenza) dispone quanto segue:

“Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

  1. a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel mese di Ottobre 2002 ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori, tra le quali: Adiconsum, ACU, ADOC, UNC. L’ABI ha comunicato, prima di diffondere lo schema contrattuale alle banche associate, che tale modello non comportasse alcuna violazione dell’art. 2 della Legge 287/1990.

Successivamente, la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, sancì la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990.

La dottrina è divisa: da un lato c’è chi fa leva sulla nullità dell’intesa anticoncorrenziale per dimostrare la invalidità dei contratti «a valle» stipulati con i consumatori finali; dall’altro lato, invece, ci sono coloro che sostengono che mettere nel nulla il rapporto potrebbe rivelarsi rimedio peggiore del male, ritenendo più opportuno reagire con il rimedio risarcitorio.

La questione della nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, così come affrontata nelle pronunce richiamate, è strettamente connessa a quella del rapporto tra le intese restrittive della concorrenza (contratti “a monte”) e i c.dd. contratti “a valle” stipulati con i consumatori finali.

La Giurisprudenza, infatti, dal 2005 pare essere orientata al riconoscimento del collegamento tra le intese vietate dalla Legge Antitrust e i contratti “a valle” con i consumatori finali.

Fideiussione omnibus nullità: cosa sancisce la Cassazione

La Corte precisa la nozione di intesa illecita, richiamata dall’art. 2 della normativa Antitrust:

non si riferisce soltanto alle «intese» in quanto contratti in senso tecnico, bensì anche alla successiva sequenza comportamentale e a tutta la piú complessiva situazione – anche successiva al negozio originario la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza.

Quindi, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della normativa antitrust.

Quanto sancito di recente dalla Corte è inequivocabile: la potenziale nullità di tutti i contratti stipulati a valle che costituiscono applicazione di intese illecite.

Tutte le fideiussioni omnibus stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge antitrust, attuative di comportamenti concertati vietati, sono da considerarsi nulle anche se stipulate prima dell’accertamento della violazione della disciplina antitrust compiuto da Banca d’Italia.

L’applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI – articoli relativi alle clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.. Quest’ultimo articolo, dettato a garanzia e tutela del fideiussore, dispone che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.”

L’obiettivo dei giudici è quello di preservare la competitività del mercato del credito che viene messa a dura prova dal comportamento degli istituti di credito di totale uniformazione delle fideiussioni omnibus allo schema predisposto dall’ABI. Di conseguenza le fideiussioni risultano essere tutte uguali ed è così preclusa la libertà di scelta dei consumatori finali.

4 risposte

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