Green Pass obbligatorio
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, firmato dal Presidente della Repubblica, che rende il Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, pubblici e privati.
L’obbligo di esibire la certificazione è stato esteso anche ai deputati, senatori, colf, babysitter e badanti.
I lavoratori senza green pass non saranno sospesi ma verrà loro sospesa l’erogazione dello stipendio
Il Decreto ha modificato i tempi di concessione della certificazione per chi riceve la prima dose: verrà rilasciata ‘subito’ e non dopo 15 giorni dalla medesima somministrazione.
Green Pass obbligatorio: quanto dura?
Il Green pass in Italia è destinato ad avere una durata di un anno.
La validità del documento è stata collegata alla modalità di rilascio del documento.
Nei casi di:
- tampone negativo, il certificato verde Covid-19 viene generato in poche ore e ha una validità di 48 ore dall’ora del prelievo;
- di guarigione, invece, è generato entro il giorno seguente e ha una validità di 180 giorni.
Green Pass obbligatorio: come si ottiene?
E’ possibile scaricare la certificazione tramite vari canali digitali, quali ad esempio:
- sito dedicato;
- sito del fascicolo sanitario elettronico regionale;
- app Immuni;
- app IO.
Per coloro, invece, che hanno difficoltà nell’utilizzo di tali strumenti, sono coinvolti medici di medicina generale, farmacisti che hanno accesso al sistema della tessera sanitaria e pediatri di libera scelta.
Green Pass obbligatorio: dipendenti pubblici
Da metà ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine dell’attuale situazione emergenziale, ai dipendenti pubblici per accedere nei luoghi in cui svolgono la propria attività lavorativa è richiesto l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.
Green Pass obbligatorio: lavoratori privati
I lavoratori privati sprovvisti del green pass sono considerati ‘assenti ingiustificati’ fino alla data di presentazione della suddetta certificazione e non oltre il 31 dicembre 2021.
Non saranno irrogate sanzioni disciplinari e avranno il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In merito ai giorni di ‘ingiustificata assenza’ non hanno diritto a nessuna retribuzione, compenso o qualsiasi emolumento.
Il datore di lavoro di imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di ‘ingiustificata assenza’, può sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo che non sia superiore ai dieci giorni che possono essere rinnovati per una sola volta e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2012.
Green Pass obbligatorio: magistrati
Non possono accedere agli uffici giudiziari se sprovvisti ed eventualmente, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19:
- i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- i componenti delle Commissioni Tributarie.
Tale disposizione non riguarda:
- gli avvocati, altri difensori;
- consulenti, periti, altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia;
- testimoni e parti del processo.
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Green Pass obbligatorio: quali sono le sanzioni?
L’introduzione dell’obbligo del green pass comporta l’applicazione di sanzioni fino ad € 1500 per chi viene trovato senza certificato.
Nello Specifico il il D.L. prevede che:
- “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza Green Pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.;
- senza retribuzione i lavoratori che si presenteranno sul posto di lavoro senza Green Pass.
- Il dipendente senza passaporto vaccinale è, infatti, “considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
- per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Multe anche per i datori di lavoro che non controllano, le quali vanno da 400 a mille euro.
Green Pass obbligatorio: chi è esente?
Il Green pass non è obbligatorio per:
- i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
- i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
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