Chi è l’Arbitro Bancario Finanziario?
L’ABF è un organismo collegiale indipendente il cui scopo è la risoluzione delle controversie tra clienti e Banche. Nello specifico, chi ha un problema con una Banca, o altro istituto di credito, può presentare un ricorso all’ABF.
L’ABF si compone di 5 membri, che devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. Il collegio è quindi così composto:
- Il presidente e due membri, designati dalla Banca d’Italia;
- Un membro, scelto dalle associazioni degli intermediari;
- Un membro, nominato dalle associazioni che rappresentano i clienti (consumatori ed imprese).
Quanti collegi ci sono in Italia?
In Italia abbiamo 7 collegi che sono competenti per territorio e quindi decidono le controversie in base al domicilio del cliente che ha presentato ricorso:
- Roma, per il Lazio, l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria e gli Stati esteri;
- Milano, per la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e il Veneto;
- Torino, per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta;
- Bologna, per l’Emilia Romagna e la Toscana;
- Napoli, per la Campania e il Molise;
- Bari, per la Puglia, la Basilicata e la Calabria;
- Palermo, per le due isole maggiori, cioè per la Sicilia e la Sardegna.
Soggetti avverso i quali può essere presentato ricorso:
- Banche;
- Intermediari finanziari, iscritti all’Albo di cui all’Art. 106 TUB;
- Confidi, iscritti ad uno degli appositi Elenchi previsti sempre dal Testo Unico Bancario;
- Istituti di pagamento;
- Istituti di moneta elettronica.
Per quali problematiche si può presentare ricorso?
L’Arbitro bancario finanziario può decidere sulle controversie insorte con un intermediario per servizi bancari e finanziari, che hanno ad oggetto:
- i servizi di pagamento.
- conti correnti, mutui, prestiti personali:
- se viene chiesta una somma di denaro pari o inferiore a 200.000 euro.
- l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà senza limiti di importo.
Il ricorso all’ABF è comunque possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non ha avuto esito positivo oppure se è stata avviata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito.
Quando non è possibile rivolgersi all’ABF?
- Se viene chiesta una somma di denaro superiore a 200.000 euro. In questo caso l’ABF non può esaminare il ricorso in quanto supera il limite di valore della competenza del sistema stragiudiziale;
- la controversia è già sottoposta alla decisione dell’autorità giudiziaria o all’esame di arbitri o conciliatori
- la controversia riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari ovvero servizi o attività con finalità di investimento (vedi l’ipotesi di negoziazione di titoli oppure di gestione di patrimoni). In questo caso, competente a decidere è l’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), attivo presso la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa).
Quali sono i vantaggi del ricorrere all’ABF?
- È possibile presentare ricorso anche senza l’aiuto di un legale o di un professionista. La procedura può essere attivata direttamente dal soggetto interessato anche per via telematica.
- Costo della procedura che è di 20 euro a titolo di contributo per le sole spese di procedura. Inoltre, la somma in questione viene rimborsata dal soggetto finanziario, in caso di ricorso accolto.