Il sistema lavorativo-previdenziale delle Forze Armate consente una cessazione anticipata dell’attività lavorativa con collocazione in posizione di “Ausiliaria” per un periodo massimo di 5 anni.
LA SUA FINALITÁ
È quella di un reimpiego del militare, in caso di necessità, nella Pubblica Amministrazione di appartenenza, restando assoggettato ad una reperibilità obbligatoria, durante la quale egli non può impiegarsi in altra attività.
EFFETTI DELL’AUSILIARIA
Il periodo di permanenza nella lista, senza “richiamo in servizio” sarà ugualmente computato come servizio effettivo ai fini pensionistici.
Al termine di esso viene, altresì, liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all’atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati del 2,5%.
Nel caso in cui il militare è richiamato dalla P.A. per almeno un anno, al termine di esso gli viene riconosciuto un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali (2,50%) inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
CARATTERISTICA SPECIFICA DELL’AUSILIARIA
I cinque anni trascorsi in Ausiliaria sono, dunque, ritenuti dalla legge come se fossero stati lavorati, tanto da concedere al personale militare un assegno pensionistico complessivamente più elevato poiché maggiorato dell’anzianità contributiva maturata durante detto periodo.
I PRESUPPOSTI
Per poter beneficiare del beneficio economico aggiuntivo maturato durante la semplice “attesa”, è necessario che il militare presenti domanda per essere collocato in Ausiliaria e deve essere tanto fortunato da rientrare nel contingente annuo massimo fissato dall’art. 2230 del Codice Militare.
CASO GIUDIZIARIO RICORRENTE
La Magistratura Contabile ha rigettato numerose domande giudiziali di militari, i quali, riformati dal servizio per infermità, presentavano domanda di transito in Ausiliaria.
L’Amministrazione negava ai richiedenti l’ingresso in “Lista”, definendo l’inidoneità al servizio un presupposto fondamentale per godere del beneficio stesso, anche in presenza di una idoneità al servizio civile.
Le Corte dei Conti investite del giudizio confermavano il diniego amministrativo, sul presupposto che la “richiamata” in servizio può (e deve) avvenire attraverso un reimpiego del militare nel ruolo ricoperto prima della quiescenza.