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Il cd. Decreto Rilancio, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19, ha modificato il bonus baby-sitting, già introdotto dal Decreto Cura Italia (D.L.17/03/2020).

Destinatari del bonus baby-sitting

I destinatari sono:

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Chi può accedere al beneficio?

Al beneficio può accedere:

E’ importante ricordare che l’altro genitore non deve percepire la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ossia una indennità mensile di disoccupazione che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dall’ 8/04/2021 tramite gli Enti di Patronati oppure autonomamente accedendo al portale MyInps dal sito web dell’Ente Previdenziale, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e pin, SPID, CIE o CNS).

L’assegno è erogato mediante:

  1. il Libretto Famiglia, strumento finalizzato a retribuire prestazioni di lavoro occasionale;
  2. direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio – educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa.

La misura può essere utilizzata fino al 30/06/2021.

Cumulabilità con bonus asilo nido 2020

Il bonus baby-sitting Covid-19 è cumulabile con il bonus asilo nido 20020, usufruibile solo avendo pagato la retta e fornendone la prova.

Vi è sempre, però, il diritto ad ottenere il rimborso del pagamento per la retta dell’asilo per i mesi che si riferiscono al periodo di sospensione dei servizi educativi, presentando la documentazione comprovante l’effettiva spesa sostenuta.

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