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Definizione

Con il termine notifica si intende l’azione mediante la quale un soggetto porta a conoscenza di un altro soggetto una informazione o un documento. Questa definizione è fondamentale per iniziare a comprendere il problema che stiamo per affrontare e cioè “come fa l’Agenzia delle Entrate a notificare, cioè a portare a conoscenza del contribuente, un atto tributario?”

Sembra una domanda molto semplice. L’Agenzia delle Entrate può avvalersi dell’Ufficio postale per la spedizione degli atti tributari. OK, risposta corretta (anche se questa non è l’unica soluzione adottata dal Fisco).

Conseguenze della notifica

Rendiamo, però, la situazione molto più complessa e domandiamoci “se al momento in cui il postino consegna l’atto tributario, il contribuente non è reperibile presso la propria residenza, che cosa succede?”

Questo è un tipico caso in cui il contribuente non è venuto a conoscenza di tale atto, nonostante l’intervento dell’ufficio postale. In realtà non sembrerebbe nemmeno un vero e proprio problema, dato che, prima o poi, il contribuente verrà a conoscenza dell’atto. Questo è vero, ma ricordiamo che ci sono alcuni atti tributari per i quali il fattore tempo assume grande rilevanza e questo potrebbe incidere sulla nullità dell’atto.  Prendiamo ad esempio il caso dell’Avviso di Accertamento, il quale deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione oppure in caso di Dichiarazione omessa, deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui non è stata presentata la dichiarazione, pena la nullità dell’atto. Dall’altra prospettiva, anche per il contribuente la questione “tempo” assume notevole importanza, infatti, una volta che l’avviso di accertamento è notificato al contribuente, questo ha 60 giorni di tempo per contestare l’Atto. Il contribuente avrà, quindi, il problema di ricercare il professionista che lo dovrà assistere e che lo stesso professionista avrà bisogno di tempo per analizzare la situazione.

Normativa di riferimento

Analizzando la normativa di riferimento, prendiamo in considerazione la legge n.890 del 1982, che disciplina il tema delle “Notificazioni di atti a mezzo posta”.  In particolare all’articolo 8 comma 1 è disposto che se l’operatore postale non può notificare l’atto alle persone che sono abilitate a riceverlo,  l’atto viene depositato entro due giorni lavorativi presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Inoltre, “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.  L’avviso deve contenere l’espresso invito a provvedere al ricevimento dell’atto a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ritiene eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente. In ogni caso, la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro dell’atto, se anteriore al decorso del suddetto termine di dieci giorni.” commi 4 e 5 art. 8.

Come si è potuto notare il processo di notificazione dipenderebbe dalla lettera raccomandata inviata dall’ufficio postale, dove decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata di avviso di giacenza, si partirebbe dal presupposto che il contribuente è a conoscenza dell’atto, e quindi da allora inizierebbero a decorrere i termini per l’impugnazione dell’atto da parte del contribuente.

Mancato invio della raccomandata di avviso di giacenza: che cosa succede?

La normativa deve essere integrata da quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.346 del 1998, la quale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 8, citato precedentemente, nella parte in cui al contribuente veniva data notizia dell’atto mediante delle formalità compiute con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nello specifico si prevede che:

nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza”.

Conclusioni

Quindi, in caso di mancata notificazione dell’atto tributario, l’ufficio postale è obbligato a depositare tale atto presso il luogo più vicino al contribuente o comunque presso l’ufficio postale, ma non è obbligato ad inviare la lettera raccomandata per informare il contribuente della ricezione dell’atto tributario. Questa facoltà degli uffici postali di inviare o meno la lettera raccomandata influenzerà molto il processo di notificazione dell’atto al contribuente e quindi possiamo distinguere 2 casistiche:

– in caso di invio della lettera raccomandata, l’atto si ritiene notificato dopo 10 giorni l’invio di quest’ultima

– in caso di mancato invio, l’atto si ritiene notificato decorsi 10 giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza o di deposito presso l’ufficio postale.

 

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