E’ in dirittura d’arrivo il provvedimento sulla proroga delle rate della rottamazione ter (artt. 3 e 5 D.L. n. 119/2018) e stralcio delle cartelle (artt. 1, commi 190 e 193, L. 145/2018), come ha reso noto il M.E.F. con il comunicato stampa n. 36 del 27 febbraio u.s.
Il provvedimento, con vigenza successiva al 1° marzo 2021, si riferisce alle rate del 2020 non versate ed alla prima rata del 2021 della “rottamazione ter”.
I pagamenti saranno ritenuti tempestivi se avvenuti nel termine del differimento disposto.
Il contribuente, che ha pagato le rate scadute nel 2019 della “Rottamazione ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate dovute nel 2020 e della prima rata 2021, non perde i benefici delle misure agevolate, effettuando l’integrale versamento delle stesse entro il termine che verrà stabilito con l’emanando “Decreto Sostegno”.
Con il nuovo Decreto, il saldo e stralcio si riferirebbe alle cartelle emesse dal 2015, con un importo entro i €5.000,00; sopra tale valore la rottamazione del debito sarà possibile pagando il valore nominale del debito, perché lo stralcio riguarderebbe solo interessi e sanzioni.
Saldo e stralcio: di cosa si tratta?
E’ una procedura rimessa all’autonomia delle parti, il creditore ed il debitore.
Si tratta di un contratto, transazione che previene o pone fine ad una lite tra le parti che riguarda un’obbligazione pecuniaria non adempiuta, accordando al debitore uno sconto sull’importo da versare
Da una parte vi è il pagamento del debito, ovvero il “saldo”, mentre dall’altra si ha la cancellazione di una parte del debito, ovvero “lo stralcio”.