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Parlando di Superbonus, sono molti i quesiti che i potenziali soggetti beneficiari si pongono circa gli interventi agevolabili. Il presente articolo risponde, seppur sinteticamente, ad una domanda posta di frequente da condomini e Amministratori di Condominio. Nello specifico, un condominio che sta per effettuare i lavori per la coinbentazione, con salto di due classi energetiche, può fruire del 110% per la sostituzione dell’ascensore, tenendo conto che non consente l’accesso di una carrozzina per disabili e che nel condominio abitano molte persone over 75?

La risposta è: si! L’articolo 119, comma 2, DL 34/2020 dispone che l’aliquota del 110% si applica anche “agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 75 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”, tra i quali per esempio il c.d. cappotto termico (vedi anche: https://www.tidifendo.com/superbonus-110-istruzioni-per-luso/).

Di quali lavori si tratta?

I lavori sono quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. in particolare, i suddetti lavori, sono quelli aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di qualsiasi strumento che, attraverso ogni altro mezzo di tecnologia (comunicazione, robotica, etc.) sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.

Con la circolare 19/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che  le opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche ex art. 16-bis, comma1, lett. 6 del TUIR “si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio: il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici”.

 

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