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Il decreto Rilancio ha incrementato l’aliquota di detrazione prevista per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riduzione rischio sismico ed installazione di impianti fotovoltaici. Suddetta aliquota è stata portata fino al 110%, per le spese sostenute nel periodo che va dal 1° Luglio al 31 dicembre 2021. Con la Legge di bilancio 2021, è intervenuta una proroga fino al 30 Giugno 2022.

Per quali interventi è prevista questa agevolazione?

Innanzitutto, bisogna distinguere due tipologie di intervento: interventi c.d. TRAINANTI ed interventi c.d. TRAINATI. 

L’art. 119 del DL RILANCIO dispone che la detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per le seguenti tipologie di interventi (cd.“trainanti”) di:

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd.TRAINATI), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi  di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sopracitati:

Quali interventi, invece, sono esclusi dal 110%?

Per le spese sostenute a fronte di interventi effettuati su unità immobiliari residenzialiappartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonché A9 (castelli), non è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 110%.

Chi può beneficiare del 100%?

I soggetti che possono beneficiare del c.d. Superbonus sono i seguenti:

Il beneficiario della detrazione è colui che sostiene la spesa. Tale soggetto, dovrà possedere titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o alla data di sostenimento della spesa. Si tratta, in particolare, di:

Misura dell’agevolazione

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per la spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 2022.

 

 

 

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