Trasferimento immobile: in tema di agevolazioni “prima casa”, la Legge limita all’ambito dell’atto di trasferimento la possibilità per il contribuente di effettuare la dichiarazione in merito alle agevolazioni fiscali di cui intende fruire.
Le agevolazioni fiscali “prima casa”, infatti, si conseguono solo se: “nell’atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni ‘prima casa’ ”.
Trasferimento immobile tramite atto del Giudice
Nessuna previsione, invece, si ha ove l’atto traslativo avvenga per atto del giudice, come in sede di divisione giudiziale dell’eredità.
Gli Ermellini, con ordinanza del 29 /10/2020 n. 23863, hanno affermato che, ai fini dell’agevolazione “prima casa”, è obbligatorio per il contribuente, anche nel caso in cui il trasferimento dell’immobile avvenga per atto del Giudice, formulare la richiesta di accesso ai benefici e di dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
Il trasferimento dell’immobile che avvenga per atto del giudice, per la Cassazione, non comporta l’abrogazione della previsione che pone in capo al contribuente l’obbligo della dichiarazione in ordine ai benefici fiscali, ma soltanto uno spostamento temporale della stessa, dal momento dell’acquisto a quello della registrazione.
Nel caso, quindi, che la dichiarazione non venga data al momento della registrazione della sentenza che determina il trasferimento dell’immobile, è da considerarsi legittima la revoca delle eventuali agevolazioni “prima casa” indebitamente beneficiate.